Art. 11
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
In vigore dal 6 mag 2009
1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, recante la dimostrazione del processo di stima e degli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
2. L'avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato qualora ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.
3. Il disavanzo di amministrazione presunto è considerato all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il direttore illustra, nella relativa deliberazione, i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
4. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, il comitato direttivo dell'Agenzia deve informare, con sollecitudine, l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-11