Art. 16
Accertamento
In vigore dal 6 mag 2009
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento presuppone:
a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi;
b) la certezza del credito, ossia non soggetto ad oneri e/o condizioni;
c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.
3. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri aventi identico valore;
b) per le entrate «proprie», derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati sulla base delle convenzioni stesse, depositate presso l'ufficio ragioneria e contabilità;
c) per le entrate patrimoniali a seguito di acquisizione diretta o sulla base di appositi elenchi;
d) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
e) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
4. Il funzionario competente trasmette all'ufficio della ragioneria e contabilità la documentazione di cui al comma 1 ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-16