Art. 21
Liquidazione della spesa
In vigore dal 6 mag 2009
1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli che comprovano il diritto del creditore, è determinata la somma da pagare nei limiti dell'ammontare del relativo impegno di spesa.
2. La liquidazione compete all'ufficio o al settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso all'ufficio della ragioneria e contabilità per i conseguenti adempimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-21