Art. 25

Spese di rappresentanza

In vigore dal 6 mag 2009
1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza dell'Agenzia di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Le predette spese sono finalizzate, nella vita di relazione dell'Agenzia, all'intento di suscitare su di essa, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, al fine di ottenere il vantaggio di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività. 2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal direttore o dal dirigente delegato e sono effettuate in conformità al regolamento adottato dall'Agenzia nel rispetto dei seguenti principi: a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente; b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito; c) esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione; d) esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-25

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