Art. 26
Gestione dei residui
In vigore dal 6 mag 2009
1. La gestione dei residui è separata da quella della competenza.
I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza e sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
2. La gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo istituito con provvedimento adottato con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio, qualora il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio.
3. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Agenzia creditore della correlativa entrata.
4. È vietata l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-26