Art. 20
Impegno di spesa
In vigore dal 6 mag 2009
1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare risorse finanziare con cui, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. Gli impegni di spesa sono assunti dal direttore e, nei limiti delle rispettive competenze, dai responsabili di settore e dai responsabili di ufficio, in conformità alle disposizioni del documento programmatico (budget) ed in relazione alle risorse finanziarie ad essi assegnate.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Costituiscono economie di bilancio le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
4. Gli impegni di spesa sono trasmessi in copia all'ufficio della ragioneria e contabilità, unitamente ai provvedimenti che autorizzano l'impiego delle risorse, che provvede alla registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarità della documentazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-20