Art. 23

Modalità di estinzione dei titoli di pagamento

In vigore dal 6 mag 2009
1. L'Agenzia può disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, l'estinzione dei mandati di pagamento mediante: a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore; c) accreditamento in conto corrente bancario; d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali. 2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che costituiscono la quietanza del creditore, risultano da annotazione sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del cassiere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo