Art. 26 · Gestione dei residui

Art. 26

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Gestione dei residui

In vigore dal 6 mag 2009
1. La gestione dei residui è separata da quella della competenza. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza e sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 2. La gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo istituito con provvedimento adottato con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio, qualora il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio. 3. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Agenzia creditore della correlativa entrata. 4. È vietata l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-26