Art. 12

Assestamento, variazioni e storni al bilancio

In vigore dal 6 mag 2009
1. Le variazioni al bilancio di previsione, da adottare in corso di gestione, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sono deliberate dal comitato direttivo entro il 30 novembre con le procedure di cui all'. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte. 2. Con provvedimento del direttore del'Agenzia possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B. Con le stesse modalità si provvede all'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalità. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono proposte se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. 3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa. 4. Non è consentita l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da motivare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-12

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Assestamento, variazioni e storni al bilancio (Art. 12 Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo