Art. 8
Effetti della locazione e divieto di sublocazione
In vigore dal 8 mar 2008
1. Sono a carico del locatario gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile connessi all'utilizzo dell'immobile, con esclusione di quelli derivanti da causa a lui non imputabile, e per gli accertamenti esperiti dall'Agenzia del territorio ai fini della determinazione del canone.
2. Senza il consenso del FEC, non possono essere eseguite addizioni o migliorie sull'immobile locato. Alla cessazione della locazione, eventuali addizioni o migliorie eseguite sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del FEC, se non è stato pattuito diversamente. In mancanza del preventivo assenso all'esecuzione delle medesime, il FEC può richiedere al locatario il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Non è ammessa la sublocazione dell'immobile locato, salvo patto contrario.
4. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative agli oneri di manutenzione ricadenti, rispettivamente, sul locatario e sul conduttore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276#art-8