Art. 7

Risoluzione e disdetta della locazione

In vigore dal 8 mar 2008
1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione. 2. Il FEC può disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario, nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalità, gli incaricati del FEC hanno facoltà di accesso all'immobile nei tempi e con le modalità stabilite nel contratto. 3. Il contratto di locazione prevede in ogni caso la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte del FEC. 4. Alla prima scadenza del contratto di locazione, ciascuna delle parti può avvalersi della facoltà di procedere alla disdetta con le modalità e per i motivi indicati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276#art-7

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