Art. 6

Canone della locazione

In vigore dal 8 mar 2008
1. Fatti salvi i contratti di locazione a canone concordato stipulati in adesione agli accordi locali di cui agli , comma 3, e 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni di uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio. 2. Nelle ipotesi di rinnovo della locazione ai sensi dell', comma 2, può essere prevista, a titolo di mancata alea di gara, una congrua maggiorazione del canone di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'andamento congiunturale del mercato delle locazioni immobiliari. 3. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276#art-6

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