Art. 10
Locazione per esigenze abitative contingenti
In vigore dal 8 mar 2008
1. Nell'ipotesi in cui siano state esperite infruttuosamente le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli , è consentita la destinazione dell'immobile alla locazione per esigenze abitative connesse al turismo, agli affari e a visite. Tale contratto non può avere comunque durata superiore a sei mesi, se stipulato per turismo, a dodici mesi, se stipulato per affari o visite.
2. Il contratto di locazione per finalità di turismo, affari e visite, qualora riguardi immobili situati in zone a spiccata vocazione turistica o ad alta concentrazione di affari, può essere stipulato senza dover esperire in via preventiva le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli .
3. Al fine di conseguire una più elevata remuneratività delle locazioni di cui al presente articolo, il relativo canone, come accertato ai sensi dell', comma 1, è maggiorato in corrispondenza con i periodi di incremento stagionale della domanda delle locazioni immobiliari di analoga tipologia e comunque al verificarsi di un favorevole andamento congiunturale del mercato delle locazioni medesime.
4. Alle locazioni stipulate ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli da 1 a 5, 6, comma 2, e 7, comma 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276#art-10