Art. 5

Durata e rinnovo della locazione

In vigore dal 8 mar 2008
1. La durata del contratto di locazione è stabilita in conformità alle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 2. Alle scadenze del contratto di locazione successive alla prima, è esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito del contratto medesimo. In tal caso è facoltà del FEC rinnovare il contratto in favore del soggetto locatario che ne faccia richiesta nel termine di cui al comma 3, al massimo per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, previa rideterminazione del canone e verifica: a) del comportamento tenuto dal locatario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, inclusi quelli relativi al regolare pagamento del canone e all'effettuazione delle opere di manutenzione necessarie; b) dell'impossibilità, accertata attraverso gara informale tra coloro che entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione, di conseguire una più proficua valorizzazione dell'immobile o una maggiore remuneratività della locazione. 3. La domanda di rinnovo ai sensi del comma 2 è presentata al FEC non oltre il termine di sei mesi prima della data di cessazione del rapporto. Per la stipula del contratto di rinnovo si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276#art-5

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Durata e rinnovo della locazione (Art. 5 Regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto.) — Testo vigente | Portale Normativo