Art. 4
Particolare modalità di prestazione del corrispettivo
In vigore dal 8 mar 2008
1. In sostituzione parziale del pagamento del canone, può essere previsto tra le condizioni contrattuali l'obbligo a carico del locatario di sostenere i costi di interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro da effettuare da parte del FEC per una più proficua manutenzione o valorizzazione dell'immobile. La detrazione apportata al canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione, in connessione con l'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo, non può comunque essere superiore al costo degli interventi effettuati. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative alle opere di manutenzione a carico del locatario.
2. La prestazione del corrispettivo secondo la modalità di cui comma 1 è resa nota con il bando di gara ovvero, se si procede a trattativa privata, all'avvio della trattativa medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276#art-4