Art. 3

Stipula del contratto di locazione

In vigore dal 8 mar 2008
1. Concluse le procedure di cui agli , la stipula del contratto di locazione interviene nei trenta giorni successivi, previa costituzione di un deposito cauzionale da parte del locatario, ai sensi dell' della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipula del contratto di locazione, il soggetto aggiudicatario della locazione dell'immobile non compaia, il FEC, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall'aggiudicazione e incamera la cauzione eventualmente prestata in sede di gara.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;276#art-3

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