Capo III

Art. 19

Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalità di deposito

In vigore dal 2 set 2006
1. In deroga a quanto previsto dall', gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali. 2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrità del materiale in essi contenuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-19

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