Capo IV

Art. 21

Modalità di consegna

In vigore dal 2 set 2006
1. Per la consegna dei documenti si applicano le modalità stabilite dall'. 2. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione. 3. Per le finalità indicate dall', comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista dai quali sia possibile effettuare copia. 4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonché nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito. 5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione. 6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarità, restituisce, opportunamentevidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovrà essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. L'accettazione definitiva dei documenti di cui all', comma 1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-21

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