Capo IV

Art. 20

Soggetti obbligati e istituti depositari

In vigore dal 2 set 2006
1. Un esemplare delle opere di grafica d'arte, dei documenti fotografici e dei video d'artista è inviato all'Istituto nazionale per la grafica a cura dell'editore o, comunque, del responsabile della pubblicazione. Nel caso di edizioni in cartella, con o senza testo, composte di più opere grafiche o fotografiche realizzate da uno o più autori, l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi. 2. Una ulteriore copia è consegnata agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate dall'. 3. Ove tali documenti non risultassero pertinenti alla propria funzione, l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e valorizzazione. 4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite dal Capo VI. 5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista diffusi su rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite dal Capo VII.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-20

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