Capo III

Art. 18

Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative

In vigore dal 2 set 2006
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all' della legge, secondo le modalità di cui all', comma 1, sulla base dei seguenti criteri: a) tiratura complessiva dell'edizione; b) confronto con edizioni similari per contenuti, veste editoriale e tipologia di supporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-18

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