Capo III

Art. 14

Soggetti obbligati e istituti depositari

In vigore dal 2 set 2006
1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, è consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato. 2. Una ulteriore copia è consegnata all'istituto che sarà individuato dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalità indicate dall'. 3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite al capo VI. 4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite dal capo VII.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-14

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