Capo III
Art. 14
Soggetti obbligati e istituti depositari
In vigore dal 2 set 2006
1. Una copia dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, è consegnata alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
2. Una ulteriore copia è consegnata all'istituto che sarà individuato dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalità indicate dall'.
3. I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalità stabilite al capo VI.
4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalità stabilite dal capo VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-14