Capo II
Art. 12
Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e modalità di deposito
In vigore dal 2 set 2006
1. Fermo restando quanto disposto dall', commi 1 e 2, della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ai sensi dell', comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli , una copia dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.
2. In caso di pubblicazioni a due o più tirature diversificate per prezzo di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.
3. In deroga a quanto stabilito dagli , la consegna dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili può essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.
4. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna è effettuata in appositi contenitori che garantiscano l'integrità del materiale in essi contenuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-12