Capo III

Art. 15

Modalità di consegna

In vigore dal 2 set 2006
1. Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalità stabilite dall'. 2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualità tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione. 3. Per le finalità indicate dall', comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-15

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