Capo IV
Art. 25
Determinazione del valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, dei video d'artista, dei documenti fotografici ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
In vigore dal 2 set 2006
1. Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte, fotografici, nonché dei video d'artista non sia dichiarato, la sua determinazione è stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all' della legge, secondo le modalità di cui all', comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) tiratura complessiva dell'edizione;
b) confronto con edizioni similari dello stesso autore per contenuti e veste grafica ed editoriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-25