Capo III
Art. 19
19 / 46Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalità di deposito
In vigore dal 2 set 2006
1. In deroga a quanto previsto dall', gli istituti depositari possono concordare con i soggetti obbligati forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.
2. La consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrità del materiale in essi contenuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-19