Art. 6

Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri

In vigore dal 1 giu 2006
1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire, al fine di garantire l'uniformità dell'intervento sostitutivo previsto dall', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della riforma amministrativa dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento dell'attività amministrativa. 2. I Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi. La qualità dei servizi si misura anche tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli indicatori contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli interventi di monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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