Art. 4
Conferenze permanenti
In vigore dal 1 giu 2006
1. Le Conferenze permanenti, previste dall', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono organi che coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali, ai sensi dell', comma 2, lettere a) e b).
2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal prefetto, sono composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti nella provincia, dal presidente della provincia, dal rappresentante della città metropolitana, ove costituita, dal sindaco del comune capoluogo e dai sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati, nonché da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale permanente il prefetto può promuovere le opportune intese con i sindaci dei comuni della provincia.
3. Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal prefetto del capoluogo di regione e composte dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse, sono invitati il presidente della regione, il presidente della provincia, il rappresentante della città metropolitana, ove costituita, il sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, che possono parteciparvi personalmente o tramite loro delegati.
4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:
a) amministrazioni d'ordine;
b) sviluppo economico e attività produttive;
c) territorio, ambiente e infrastrutture;
d) servizi alla persona e alla comunità.
Le Conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalità del proprio funzionamento.
5. Alle singole sezioni delle Conferenze permanenti partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui ai commi 2 e 3, competenti per il territorio della provincia, i responsabili delle competenti aree funzionali delle Prefetture, nonché i responsabili delle strutture e degli uffici interprovinciali, regionali o sovraregionali per gli aspetti di interesse della provincia o della regione.
6. Per garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di promozione della leale collaborazione con la regione e gli enti locali nell'ambito di ciascuna provincia, il prefetto del capoluogo regionale promuove riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture nell'ambito della regione, anche su loro richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-03;180#art-4