Art. 9

Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali

In vigore dal 1 giu 2006
1. Il prefetto, quale titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Ai fini di cui al comma 1, il prefetto si avvale anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico che, in stretto raccordo con gli altri analoghi uffici per le relazioni con il pubblico, garantisce circolarità e diffusione delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.
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Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali (Art. 9 Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo