Art. 5
Organizzazione e funzionamento delle Conferenze permanenti
In vigore dal 1 giu 2006
1. Le Conferenze permanenti hanno sede presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L'ufficio di Segreteria è composto da personale ivi in servizio.
2. Le Conferenze permanenti vengono convocate, di norma, ogni anno entro trenta giorni dall'inizio dell'anno. Le Conferenze permanenti vengono, altresì, convocate dal prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all'esercizio dei compiti di coordinamento dell'attività amministrativa e del concreto svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'. Della convocazione della Conferenza provinciale è data comunicazione al presidente della regione. Della convocazione della Conferenza regionale è data comunicazione ai prefetti delle altre province della regione.
3. Le Conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della regione, del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere, altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.
4. I verbali delle sedute delle Conferenze permanenti e delle sezioni sono trasmessi ai componenti delle Conferenze stesse ed al Ministro dell'interno. Le deliberazioni adottate dalle Conferenze permanenti sono, altresì, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-03;180#art-5