Art. 3

Convenzioni e conferenze di servizi

In vigore dal 1 giu 2006
Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell', comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate dal prefetto della provincia capoluogo della regione interessata. 2. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli uffici periferici dello Stato, può, nel caso in cui l'amministrazione procedente sia un'amministrazione statale, indire la Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La Conferenza di servizi può essere altresì indetta dal prefetto in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la convocazione è richiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o più degli enti locali coinvolti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-03;180#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Convenzioni e conferenze di servizi (Art. 3 Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo