Art. 1

Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

In vigore dal 1 giu 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29; Visto l' della legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali in data 16 marzo 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: . Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è organo periferico del Ministero dell'interno. 2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all', assicura: a) il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio; b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio. 3. La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa. 4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attività connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall' della legge 5 luglio 2003, n. 131.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-03;180#art-1

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Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (Art. 1 Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo