Art. 10
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 giu 2006
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-03;180#art-10