Sez. III

Art. 13

Contributi alle imprese per investimenti

In vigore dal 29 mar 2005
1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all', comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali è possibile accedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'. Lo stesso decreto individua altresì la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonché un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni. 2. Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le imprese e gli utenti del trasporto come definiti nell', le imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonché le imprese proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. È ammesso l'utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo è riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall' del predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non potranno essere superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del bene. 3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto ai fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. 4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di leasing finanziario: a) la durata del leasing dovrà estendersi per l'intero periodo di non alienabilità del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potrà prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo dell'operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene; b) l'entità dei canoni anticipati, al netto della quota interessi, non potrà essere inferiore all'importo del contributo. 5. Non è ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente articolo presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante del soggetto imprenditoriale. L'istanza è corredata di: a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché idonea documentazione da cui risulti l'espletamento di una delle attività di cui al comma 2; b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all' del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l', comma 3, dello stesso decreto; c) piano pluriennale di attività, contenente altresì l'indicazione dettagliata degli investimenti programmati per i quali è richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonché le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai fini del riequilibrio modale; d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per i quali è richiesta la contribuzione, corredata da opportune indagini di mercato. 7. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una categoria di beni, risultano superiori alla disponibilità di risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente alle quantità che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilità verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate è effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantità proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al comma 1. 8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi. 9. L'attribuzione dei contributi è disciplinata mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalità di erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-13

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