Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 mar 2005
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166; b) «agevolazione tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviaria a rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite; c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa privata o pubblica avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed avente titolo ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale, la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, ai sensi dell' del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; d) «impresa»: impresa individuale, o in forma societaria, o loro consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di merci ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge, in conto proprio o di terzi. Ai sensi della decisione della Commissione europea C 4358 del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di reciprocità, anche le imprese svizzere che operano sul territorio italiano; e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico; f) «trasporto ferroviario di merci pericolose»: il trasporto di merci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID); g) «trasporto accompagnato»: trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali; h) «treno completo»: treno commissionato ad un'impresa ferroviaria da un'unica impresa, la cui composizione di carri ferroviari carichi o di carri cisterna per il trasporto di merci pericolose raggiunga almeno il trenta per cento della massima lunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore; i) «utente del trasporto»: impresa, come definita ai sensi del presente articolo, per il cui conto viene svolto il trasporto di merci per ferrovia in quanto titolare della proprietà della merce per la quale il trasporto è effettuato; l) «grado di bilanciamento del traffico»: il rapporto, su una determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in percentuale, fra le unità intermodali ed i carri cisterna per il trasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di percorrenza meno carico di unità e le unità trasportate nel verso maggiormente carico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-2

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