Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 mar 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare il sistema delle agevolazione tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario, nonché l'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose e i relativi criteri e modalità per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche;
Visto l'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
Visto l' del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto l' del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, che approva il Piano generale dei trasporti e della logistica;
Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997, recante linee guida per il risanamento dell'Azienda F.S., e 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999;
Visto il Trattato costitutivo della Unione europea;
Visto il Libro bianco recante la politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, presentato dalla Commissione europea in data 12 settembre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;
Vista l'approvazione della Commissione europea con decisione C 4538 del 10 dicembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonché il sistema delle agevolazioni tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-1