Sez. IV
Art. 17
Norme finali
In vigore dal 29 mar 2005
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle previsioni di cui all', comma 1. In caso di rinnovazioni o integrazioni dei benefici di cui all'articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sarà sottoposto ai relativi adeguamenti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi di cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese e imprese ferroviarie, e può altresì acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione.
Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 211
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-17