Sez. IV

Art. 15

Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano

In vigore dal 29 mar 2005
1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge è finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-15

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