Sez. IV

Art. 14

Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge

In vigore dal 29 mar 2005
1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore. 2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile. 3. Può essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie: a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di merci dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinato mediante l'attivazione di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi già esistenti; b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturali presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare l'efficienza della catena del medesimo trasporto, in riferimento ad uno o più dei seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti; c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine di ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche. 4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere alla stipulazione dell'accordo di programma purchè: a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada, in misura contraria all'interesse generale sia nazionale sia comunitario. A tale fine, l'intensità dell'aiuto deve essere proporzionale all'obiettivo da conseguire mediante il progetto; b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale, misurabile, sostenibile; c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni realistiche, risultino economicamente valide successivamente al periodo di validità dell'accordo di programma. 5. La selezione dei progetti è effettuata, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1. L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonché del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma può avvalersi dell'assistenza di uno o più soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti. L'avvenuta selezione degli accordi è oggetto di pubblicità notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presenterà un fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) obiettivo del progetto e individuazione delle imprese coinvolte; b) descrizione dell'attività nella quale il progetto consiste, con l'indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative del servizio; c) descrizione del segmento di mercato di riferimento; indicazione dell'utenza potenziale del servizio e dei prezzi che saranno applicati; d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti, costi, redditività; e) dimostrazione della necessità di co-finanziamento pubblico e indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento; f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista: 1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti in termini di sviluppo del trasporto combinato anche in rapporto alla concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera a); 2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto; 3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dalla realizzazione del progetto. 7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi del comma 5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul territorio nazionale dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, nel triennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivo nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordi non può comunque essere superiore al trenta per cento per il primo anno, al venticinque per cento per il secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro: a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto combinato; b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, in riferimento al materiale rotabile; c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi; d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie; e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti; f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonché i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per rendere noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti. 8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto dell'accordo. Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo abbiano necessità di avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-14

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