Sez. II

Art. 9

Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

In vigore dal 29 mar 2005
1. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento. 2. L'impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà risultare da apposito atto d'obbligo, in forza del quale l'impresa dichiara l'entità del quantitativo minimo, per il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti quantità complessive di treni-chilometro. L'atto d'obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa è tenuta a rispettare e disciplinando le modalità di dimostrazione e verifica dei predetti obblighi, nonché le condizioni e modalità di erogazione degli incentivi e i casi di decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi. 3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovrà essere preceduta da apposita istanza di ammissione all'incentivo, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante dell'impresa da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all', contenente l'indicazione della tipologia di trasporto e corredata dalla seguente documentazione: a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea; b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all', comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l', comma 3, dello stesso decreto; c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro; d) indicazione del quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro per i quali l'impresa intende impegnarsi per ciascuno degli anni del triennio, nonché descrizione dettagliata dei servizi per i quali l'impresa intende accedere all'erogazione degli incentivi; e) copia del contratto stipulato con le imprese ferroviarie, contenente anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard minimi di qualità, con particolare riferimento alla regolarità, alla puntualità e all'affidabilità, che vengono garantiti al contraente, nonché i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard; f) dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del contratto di cui alla lettera e) previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato; g) dichiarazione di non beneficiare di altre forme di incentivazione ai sensi dell'; h) se l'impresa non è utente del trasporto: dichiarazione dello schema tariffario applicato, con contestuale individuazione delle riduzioni tariffarie che l'impresa si obbliga ad applicare alla clientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa è tenuta a destinare a favore dei suoi clienti una riduzione delle tariffe applicate almeno pari all'ammontare degli incentivi percepibili, relativi alla componente dell'incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo conto della variazione delle componenti di costo; i) dichiarazione con cui l'impresa si obbliga ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare in materia di concorrenza tra imprese; le imprese che siano soggette a un'influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione; l) descrizione degli effetti derivanti dall'erogazione degli incentivi, in termini di utilizzo del trasporto per ferrovia in relazione alle quantità di treni completi e di treni-chilometro effettuati negli anni 2002 e 2003 per le tipologie di trasporto incentivate. 4. Il contratto con le imprese ferroviarie può prevedere anche la facoltà di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facoltà potrà essere esercitata, purchè il beneficiario costituisca un nuovo contratto, per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per la realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di treni completi e di treni-chilometro di trasporto combinato o di merci pericolose, e previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera f).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-9

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