Capo II
Art. 4
Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri
In vigore dal 29 mar 2005
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di passeggeri previste dall' del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.
2. A decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statali competenti regolano direttamente, mediante convenzioni da stipulare con le imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare in relazione a:
a) categorie sociali meritevoli di tutela, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i principi di solidarietà e di sostegno sanciti nella Costituzione;
b) funzioni o istituzioni di utilità collettiva che rientrano nella competenza dello Stato a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità ai principi di cui agli articoli 73 e 87 del Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione.
In sede di prima applicazione può procedere mediante revisione delle previsioni di cui all' del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPE provvede altresì a quantificare le risorse da destinare alle Amministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B. 3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsione annuale dello Stato.
4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli obblighi di trasporto di cui all' del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio o con le convenzioni in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-4