Capo I

Art. 3

Regolazione del mercato del trasporto ferroviario

In vigore dal 29 mar 2005
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, disciplinerà l'accesso dei veicoli stradali, nei giorni festivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-12-22;340#art-3

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