Art. 17

Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

In vigore dal 25 feb 2005
1. Il comma 1 dell' del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente: «1. La sottoscrizione del ricorso di cui all', comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-17

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