Art. 18
Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
In vigore dal 25 feb 2005
1. Dopo il comma 1 dell' del d.P.R. n. 394 del 1999 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-18