Art. 19

Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi

In vigore dal 25 feb 2005
1. Dopo l' del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente: «Art. 19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). - 1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui all', comma 13, del testo unico, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro. 2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-19

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