Art. 20

Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza

In vigore dal 25 feb 2005
1. Il comma 1 dell' del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente: «1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell' del testo unico, è comunicato all'interessato con le modalità di cui all', commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.». 2. Dopo il comma 5 dell' del d.P.R. n. 394 del 1999, è aggiunto il seguente: «5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall', comma 5-bis, del testo unico.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-20

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