Art. 15
Richiesta della carta di soggiorno
In vigore dal 25 feb 2005
1. All' del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare.»;
b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dagli , comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all', comma 1, e all', comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell', comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di cui all', comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.»;
d) al comma 6 dopo la parola: «corredata» sono soppresse le parole da: «,oltre» ad: «anche».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-15