Art. 12

Rinnovo del permesso di soggiorno

In vigore dal 25 feb 2005
1. All' del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-12

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