Art. 7

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

In vigore dal 25 feb 2005
1. All' del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «o della carta di soggiorno»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.»; c) il comma 5 è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-7

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Uscita dal territorio dello Stato e reingresso (Art. 7 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo