Art. 7
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
In vigore dal 25 feb 2005
1. All' del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «o della carta di soggiorno»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.»;
c) il comma 5 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-7