Art. 6

Diniego del visto d'ingresso

In vigore dal 25 feb 2005
1. Dopo l' del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Diniego del visto d`ingresso). - 1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all', comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto previsto dall', comma 2, del testo unico. Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell'interessato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo