Art. 22
Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento
In vigore dal 25 feb 2005
1. All' del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;»;
b) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all', comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-22